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Il 7 maggio alle 14:30 alla CCIAA di Livorno

RIFORMA FISCALE 2024 E RINNOVO CCNL Terziario Distribuzione e Servizi

Importanti aggiornamenti per le imprese in un incontro gratuito e aperto a tutti. Confcommercio e Seac CEFOR vi aspettano Il 7 maggio alle 14:30 alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Per informazioni 0586/...

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Grande manifestazione nazionale per chiedere una legge subito

SIB Confcommercio Livorno a Roma

Roma piazza SS. Apostoli.Manifestazione nazionale SIB Confcommercio: "Legge sulle concessioni subito!"...

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Il riconoscimento Confcommercio per la sostenibilità

Federica Garaffa testimonial di Imprendigreen

Imprendigreen è il riconoscimento gratuito che Confcommercio prevede per le proprie imprese e associazioni per premiare comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile. Per scoprire di più guarda il video...

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Conferme anche per fioristi, negozi di scarpe per bambini, distributori di carburante

SI' ALL'ASPORTO. LA REGIONE APPROVA LA DELIBERA PER I PUBBLICI ESERCIZI

Dal 24 aprile è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 38/2020 , la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.

Come da delibera regionale, la vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto.

Tutti gli esercizi commerciali, siano essi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, compresi i supermercati e i centri commerciali, nei giorni 25 aprile e 1 maggio hanno l’obbligo di chiusura al pubblico, ma possono effettuare la consegna a domicilio.

 

ATTENZIONE: CHIARIMENTO IMPORTANTE DALLA Regione Toscana

  • Nei giorni 25 aprile e 1 maggio gli esercizi di somministrazione di alimenti potranno effettuare la vendita per asporto.

    L'ordinanza n. 41 del 22 aprile, infatti, ha previsto questa possibilità soltanto per gli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo però gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi, ha limitato  la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti.

    Il che significa che potranno vendere cibi da asporto ristoranti, attività artigiane alimentari quali, ad esempio rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili. Potranno fare vendita per asporto anche gli alberghi con ristorante, se abilitati alla somministrazione al pubblico (ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 ovvero il Testo unico del sistema turistico regionale).

  • Tutti gli altri esercizi commerciali, siano essi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, compresi i supermercati e i centri commerciali, nei giorni 25 aprile e 1 maggio hanno l’obbligo di chiusura al pubblico, ma possono effettuare la consegna a domicilio.
  • Possono restare aperte nei giorni festivi del 25 aprile e 1 maggio le rivendite di giornali (limitatamente alla vendita dei prodotti editoriali), le farmacie e le parafarmacie.

 

INOLTRE:

  • E' confermato che, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
  • E' consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
  • E' consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all'obbligo della presenza del gestore /elle fasce orarie di garanzia.

Per informazioni: Alessio Schiano, dalle 8:30 alle 13:00: 0586/1761011, turismo@confcommercio.li.it

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Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diff usione del viru COVID-19 negli ambienti di lavoro

MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DI COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

GESTIONE DEGLI SPAZI E PROCEDURE DI LAVORO

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina;


2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. Se non fosse possibile osservare questa distanza sarà necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.


3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.


4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante autodichiarazione da parte del dipendente.


5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone; 


6. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.


7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 
Dove impossibile gli impianti di areazione devono essere spenti garantendo la massima ventilazione dei locali.


8. Il datore di lavoro informa tutti i propri lavoratori circa le disposizioni di questa ordinanza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Per i locali fino a 40 mq è consentito l'accesso ad una sola persona;
b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;
c) l'ingresso negli esercizi è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva che copra naso e bocca. E' fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
d) l'obbligo di esporre idonei cartelli all'ingresso per mantentere la distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
g) nei mercato all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

 

 

DOCUMENTI DA PRODURRE

Protocollo Anti-Contagio
- I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte.
- Le attività già aperte devono trasmettere il protocollo anti-contagio alla Regione Toscana all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza (18 aprile 2020); per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
- Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

 

Moduli per redazione protocollo


Cartelli da esporre

 

Per informazioni 0586/1761011, turismo@confcommercio.li.it

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Pieragnoli sulle ordinanze regionali

CONFCOMMERCIO LIVORNO: "LA PANDEMIA SIA OCCASIONE PER FARE SISTEMA, NON PER ALZARE MURI RISPOLVERANDO TONI ANACRONISTICI"

Questa terribile pandemia, che ci sta mettendo in ginocchio, dovrebbe essere l’occasione per tornare davvero a fare sistema e non per alzare muri rispolverando in maniera inappropriata toni anacronistici da lotta di classe. Per questo motivo siamo profondamente dispiaciuti e offesi del modo in cui il presidente della Regione ha stigmatizzato imprese e imprenditori con la sua ultima ordinanza”. Lo dichiara il direttore della Confcommercio di Livorno Federico Pieragnoli, auspicando invece “un clima più collaborativo, dove tutti si sentano parte in causa nel sostenere il sistema imprenditoriale, che è patrimonio comune in quanto fonte di occupazione e di ricchezza per tutti”.

Ad offendere la Confcommercio sono alcune delle nuove regole imposte con l’Ordinanza regionale del 13 aprile scorso: “intanto, non si capisce perché si continuino ad applicare due pesi e due misure, guarda caso sempre a favore della grande distribuzione. Se infatti il distanziamento sociale da rispettare obbligatoriamente è di mt 1,80 nei negozi di vicinato, nei centri della grande distribuzione può restare di un metro, come del resto prescrive anche la legislazione nazionale”. Altro punto critico dell’ordinanza è l’aspetto relativo al controllo giornaliero della salute dei dipendenti. “Si affida ai datori di lavoro la responsabilità, anche penale, di misure che si configurano come vere e proprie “prestazioni impossibili”, a partire dal controllo della temperatura. Come può il titolare di un’attività garantire ed essere responsabile della salute dei suoi dipendenti e, per esempio, assicurare che non ci siano i sintomi della malattia, neanche fosse un medico?”, si chiede Pieragnoli. “Questo è il momento delle decisioni coraggiose”, ribadisceil direttore di Confcommercio Livorno, “la politica ha l’occasione di mostrarsi davvero vicina alle imprese e alle famiglie ma deve farlo con provvedimenti equi, legittimi e di buon senso. Non esasperando le differenze, ma facendo sentire tutti partecipi dello stesso piano, che è poi quello di ricostruire insieme il nostro futuro prossimo, Siamo a fianco della Regione Toscana in tante delle sue scelte, che abbiamo apprezzato. Ma chiediamo con forza che si abbassino certi toni e si porti rispetto al mondo delle piccole e medie imprese, che è la vera ossatura dell’economia toscana”.

"Siamo certi che l'amministrazione regionale vorrà essere a fianco di tutte le tipologie di impresa. A questo proposito facciamo notare che la Regione Emilia Romagna ha stanziato una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, risorse finalizzate all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito delle PMI e dei professionisti. Un gesto concreto per la ripresa del sistema produttivo".

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CONFCOMMERCIO: INAMMISSIBILE FAVORIRE LE IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE A DISCAPITO DELLE ALTRE, SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO

Dopo la decisione della Regione Toscana di autorizzare la vendita di materiale di cancelleria, giocattoli, fiori e piante all’interno dei supermercati, l’associazione di categoria alza la protesta a nome di cartolerie e cartolibrerie, fioristi e giocattolai “

Il provvedimento della Giunta Regionale, che autorizza la vendita di cancelleria, giocattoli, fiori e piante all'interno dei supermercati escludendo i negozi al dettaglio è semplicemente una vergogna!”. E' il direttore di Confcommercio Provincia di Livorno Federico Pieragnoli a chiamare in causa i massimi vertici regionali: “Anche se siamo a Pasqua e non a Natale si tratta di un enorme e inaccettabile regalo ai supermercati e alla grande distribuzione che già oggi godono di una posizione stradominate. Non si può sfruttare la pandemia per mettere definitivamente in ginocchio i negozi al dettaglio e le attività di vicinato, che nonostante la chiusura, si erano faticosamente attrezzate per le vendite a domicilio. Perché questi vantaggi alla  GDO? Il Garante per la concorrenza dovrebbe intervenire immediatamente per sanare una disparità intollerabile tra attività dello stesso settore. L'illogicità e l'aberrazione del ragionamento è talmente evidente che si è arrivati al punto di consentire di vendere generi non alimentari come cartoleria, fiori e giocattoli all'interno dei negozi alimentari (vedi grande distribuzione), ma vietandone la vendita presso gli stessi esercizi al dettaglio specializzati in quei generi! Azzeccagarbugli non sarebbe avrebbe saputo fare di meglio!” Conclude il direttore di Confcommercio “Questo provvedimento, che va a ingrassare gli unici affari che non risentono della crisi pandemica, è contrario ad ogni buon senso e va in direzione diametralmente opposta rispetto alle stesse esigenze di salute pubblica, perché non farà altro che aumentare le file già sterminate davanti ai supermercati e il tempo di permanenza delle persone all'interno degli stessi”.

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Indennità COVID-19

INDENNIZZO 600 EURO

Ecco la circolare INPS che chiarisce quali sono le imprese che hanno diritto a richiedere l'indennizzo dei 600 euro con richiesta sul sito INPS a partire dal 1 aprile 2020.

La domanda può essere compilata con immediatezza dai singoli richiedenti.

Se qualcuno incontrasse difficoltà può chiamare Confcommercio allo 0586 1761011.

 

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SOSPENSIONI CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Per chiedere la sospensione del pagamento del canone di locazione commerciale e procedere in seguito ad una rinegoziazione del canone potete usare il nostro modulo fac simile di richiesta da inviare al proprietario del fondo.
Ricordiamo che si tratta di una proposta che deve essere discussa e concordata con la controparte perché, a livello normativo, non esistono al momento strumenti per bloccare il pagamento del canone di affitto.

Scrivete a turismo@confcommercio.li.it o a l.franciosi@confcommercio.li.it

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Alcune precisazioni sul Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020

DPCM 22 MARZO 2020

Il testo dell'ultimo Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha esteso al 3 aprile le misure previste fino al 25 marzo dai decreti precedenti (tra cui la chiusura delle attività ristorative salvo servizi mensa e di consegna a domicilio) e ha aggiunto nuove limitazioni.

Sono state sospese la gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune espressamente indicate (per la lista delle attività produttive che non chiudono consultate la pagina ufficiale che potrà eventualmente essere aggiornata: governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf).
Tra queste eccezioni ci sono le attività alberghiere con classificazione Ateco 55.1.
Gli hotel possono quindi restare aperti mentre fino al 3 aprile (salvo proroghe) devono stare chiuse le attività classificate con il codice Ateco 55.2 ovvero:
  • villaggi turistici
  • ostelli della gioventù
  • rifugi di montagna
  • colonie marine e montane
  • affittacamere per brevi soggiorni
  • B&B
  • case e appartamenti vacanza
  • residence
  • agriturismi
ATTENZIONE!
Per i settori del commercio e della ristorazione nulla (o quasi) cambia.
Possono infatti restare aperte tutte le attività già indicate nel DPCM 11 marzo 2020, ovvero:
  • Ipermercati 
  • Supermercati 
  • Discount di alimentari 
  • Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari 
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici 
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) 
  • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico 
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
  • Farmacie 
  • Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 
  • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale 
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento 
  • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini 
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione 
  • Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto per corrispondenza, radio, telefono 
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
  • Attività delle lavanderie industriali 
  • Altre lavanderie, tintorie 
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Ristoranti e pizzerie possono continuare a fare consegne a domicilio nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza, ovviamente sempre restando chiusi al pubblico.

Per domande specifiche potete scrivere a stampa@confcommercio.li.it oppure rivolgervi ai nostri uffici che trovate dalle 8:30 alle 13:00 ai recapiti indicati sul nostro sito.

Seguite i nostri aggiornamenti anche sulla nostra pagina https://www.facebook.com/Confcommercio.Livorno/
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Sosteniamo le imprese nell'emergenza Coronavirus

CENTRO FIDI APPROVA D'UFFICIO LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE FINO A 12 MESI

Centro Fidi, l’organo creditizio del sistema Confcommercio, ha deliberato in data 18 marzo 2020, in concomitanza con la pubblicazione del Decreto Legge “Cura Italia”, l’approvazione d’ufficio di tutte le richieste di sospensione e allungamento fino a 12 mesi dei finanziamenti in essere.
Gli imprenditori associati che ne faranno richiesta non dovranno istruire alcuna pratica speciale, né attendere risposta, né corrispondere alcun onere.
La decisione è stata presa con l’obiettivo di sostenere il più possibile le piccole e medie  aziende del territorio toscano, e quindi della Provincia di Livorno, che a causa dell’emergenza sanitaria CoVID19 si trovano in gravissima difficoltà economica. L’intervento sarà assolutamente gratuito senza alcun onere aggiuntivo per gli imprenditori.
Per informazioni: Sabrina Pucci, s.pucci@centrofidi.it, tel. 344.2544138.
Daniela Salvi, d.salvi@centrofidi.it, tel. 344.2564258

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

VADEMECUM D.L. "CURA ITALIA"

Il Capo dello Stato ha firmato il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e già in vigore. 

Quali sono le misure per le imprese e a salvaguardia dell'occupazione?

Pubblichiamo uno schema semplificato e i contatti che possono servirvi per usufruire delle agevolazioni.

Per informazioni: stampa@confcommercio.li.it

In evidenza
Osserviamo le regole per una limitazione più efficace del COVID-19

CORONAVIRUS. IL DECRETO DELL'11 MARZO 2020

Sono sospese le attività di

  • bar
  • pub
  • ristoranti
  • gelaterie
  • pasticcerie

Sono esclusi, se possono garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro:

  • ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali 

 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccetto la vendita di generi alimentari e di prima necessità
Restano aperti:

- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di:
prodotti surgelati
esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video
elettrodomestici
prodotti alimentari
bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
carburante per autotrazione
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
articoli igienico-sanitari
articoli per l'illuminazione
edicole di giornali, riviste e periodici
articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
piccoli animali domestici
ottica e fotografia
combustibile per uso domestico e per riscaldamento
saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

- E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.


Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
Sono aperti
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Il testo del Decreto della Presidenza del Consiglio


Per qualsiasi delucidazione potete scrivere a stampa@confcommercio.li.it